- 2 Febbraio 2023
Le cripto-attività: il Decalogo del crypto-surfer

Le nuove regole sulla fiscalità delle cripto-attività contenute nella Legge di bilancio 2023 introducono obblighi fiscali chiari per chi possiede o detiene cripto-valute, a partire dal 1.1.2023.
Tuttavia l’incrocio fra l’assenza di normativa fino al 31.12.2022 e la nuova normativa costringerà i “crypto-surfers” a conoscere bene i dieci comandamenti del cripto-fisco.
Primo comandamento – Non avrai altra cripto all’infuori di quella definita dalla legge
La legge definisce la singola cripto-attività come “rappresentazione digitale di valore o di diritti”, che può essere trasferita o memorizzata elettronicamente sia utilizzando la tecnologia dei registri distribuiti, cui appartiene la blockchain, sia attraverso qualsiasi tecnologia analoga.
Si può davvero dire che la definizione giuridica di cripto-attività è talmente ampia da contenere nel proprio perimetro tutte le possibili strutture digitali che il mondo cripto potrà concretizzare, visto che prevede l’utilizzo di qualsiasi tecnologia, anche eventualmente diversa, seppur analoga a quelle attualmente disponibili.
Secondo comandamento – Non nominare la cripto invano
Fino ad ora l’Agenzia delle Entrate si era limitata, in mancanza della legge e solo nella prassi, a definire le rappresentazioni digitali di valore come cripto-valute e ad assimilarle alle valute estere, ma la legge travolge questa interpretazione e definisce la natura di tutte le operazioni in cripto-attività considerate tassabili, denominandole espressamente.
Il rimborso o la cessione a titolo oneroso, la permuta o la detenzione sono le operazioni in cripto-attività che sono assoggettate a tassazione al superamento di un certo limite di importo.
Terzo comandamento – Ricordati che il sistema di tassazione è cambiato
Fino al 31.12.2022 le cripto-valute erano tassate nelle operazioni a pronti, solo se la plusvalenza avesse superato i 51.645,69 euro per 7 giorni lavorativi consecutivi.
Dal 1.1.2023 invece chiunque possieda o intenda acquistare, vendere o investire in cripto-attività e non solo in cripto-valute, dovrà ricordarsi di santificare la nuova regola. Tutti i proventi e le plusvalenze realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività sono inclusi fra i redditi diversi e sono sottoposti a tassazione con l’imposta sostitutiva del 26% , se sono pari o superiori a 2.000 euro, per ogni periodo di imposta.
Quarto comandamento – Onora il calcolo della plusvalenza
Le plusvalenze, le minusvalenze e i proventi derivanti dalle cripto-attività possedute si calcolano come differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo o il valore d’acquisto riconosciuto fiscalmente, consentendo la deduzione delle sole minusvalenze superiori a 2.000 euro.
Quinto comandamento – Non considerare le permute esenti con leggerezza
Sono escluse da tassazione soltanto le permute fra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.
Però, sino a futuri chiarimenti ministeriali, prudenzialmente si deve interpretare la norma alla lettera, ciò significa che saranno tassabili anche le permute fra cripto-valute e Nft, oppure le conversioni nell’exchange, da e in, valute fiat.
Paradossalmente una stessa cripto-attività, in forma di currency token, ad esempio un Bitcoin, potrebbe essere usato diversamente nell’ambito di una stessa operazione, magari come sottostante per sottoscrivere un aumento di capitale di una società e, contestualmente, come mezzo di pagamento. In tal caso lo stesso Bitcoin potrebbe avere caratteristiche e funzioni diverse. Anche questa sarebbe da considerare una permuta, per di più tassabile?
Sesto comandamento – Non fare scelte alla cieca
Attenzione che si apre uno scenario molto complesso che i cripto-surfers devono valutare con estrema consapevolezza e non alla cieca.
Se possedete cripto-attività sin da periodi precedenti al 31.12.2021 dovrete stare molto attenti alle scelte da fare per passare dal vecchio regime fiscale, che resta in vigore sino al 31.12.2022, al nuovo regime fiscale che entra in vigore dal 1.1.2023.
Prima di tutto perché la legge prevede una norma di “chiusura” che stabilisce che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività effettuate sino al 31.12.2022, si considerano comunque realizzate entro la stessa data, cioè si stabilisce una sorta di “spartiacque” virtuale, come se a fine 2022 si dovessero fare un conto “virtuale” dei valori delle cripto-attività possedute da ciascuno come se le avesse vendute a quella data.
Poi perché la scelta dovrà necessariamente essere diversa per i contribuenti che abbiano già dichiarato le cripto-attività nelle loro dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti al 2022 oppure per coloro che non le abbiano mai dichiarate prima.
Siccome il termine di cui sopra è molto vicino bisogna che i contribuenti interessati inizino subito a ragionare sul comportamento da tenere, dividendo il tempo in tre periodi:
- ante 31.12.2021
- 1.2022 – 31.12.2022
- Post 1.1.2023
Le norme prima del 31.12.2022 non obbligavano i contribuenti a dichiarare le cripto-attività, se non al superamento dei limiti indicati al primo punto di cui sopra, mentre obbligavano sempre alla presentazione del Quadro RW.
Per cui prima di tutto sarebbe necessario che i contribuenti verificassero l’obbligo di dichiarazione dei redditi e/o di presentazione del solo Quadro RW, dopo di che si potrà valutare l’utilità o meno di dichiarare il passato ed il presente in modo autonomo e/o di ricorrere alle forme di “sanatoria” previste dalle nuove norme.
Settimo comandamento – Non dichiarare se hai alternative legittime
I cripto-surfers hanno ora la possibilità di scegliere fra tre diversi regimi di gestione del risparmio:
- il regime dichiarativo,
- il regime amministrato,
- il regime gestito.
Il regime dichiarativo prevede che sia il contribuente a predisporre autonomamente la propria dichiarazione dei redditi annuale, riepilogando l’elenco delle cripto-attività possedute nel Quadro RW e gli eventuali redditi prodotti nel Quadro RT.
Il regime fiscale amministrato, o del risparmio amministrato consente al contribuente di gestire autonomamente i propri investimenti ma dando mandato ad un intermediario finanziario autorizzato di eseguire tutti gli adempimenti fiscali obbligatori, così da essere esonerato dagli obblighi di monitoraggio e di dichiarazione.
Il regime fiscale gestito, o del risparmio gestito prevede che il contribuente incarichi un intermediario finanziario autorizzato di gestire le cripto-attività e di effettuare tutti gli adempimenti obbligatori per legge, mettendo a disposizione sul proprio conto di gestione i valori derivanti dagli investimenti effettuati dall’intermediario, al netto di quanto dovuto al Fisco ed evitando gli obblighi dichiarativi personali.
I contribuenti dovranno decidere se rimanere “cripto-surfer” autonomi e indipendenti, o se affidare, totalmente o parzialmente, la gestione delle proprie attività a terzi intermediari finanziari autorizzati.
Fra questi ultimi, novità assoluta, sono ora stati inclusi anche i cosiddetti CASP – Crypto Asset Service Providers – ovvero le piattaforme che offrono i servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di gestione e custodia dei portafogli digitali.
Ottavo comandamento – Non invertire la prova nemmeno se è diabolica
La legge introduce un obbligo a carico del cripto-surfer che sarà veramente arduo rispettare.
Il costo o il valore di acquisto delle cripto-attività deve essere provato e documentato con elementi certi e precisi, a cura del contribuente. Se manca la documentazione come sopra definita l’AE considererà che il costo è pari a zero.
In sostanza il fisco inverte l’onere della prova e lo pone a carico del contribuente che dovrà documentare gli acquisti e le permute di cripto-attività con elementi certi e precisi.
Considerati però i fattori tipici che caratterizzano le cripto-attività, ovvero:
- la diversa natura dei token,
- l’estrema volatilità del mercato,
- la facilità di effettuare investimenti e attività di trading, anche nella DeFi e non solo sui mercati tradizionali,
si comprende quali e quante difficoltà incontreranno i contribuenti -“crypto-surfers” – che spesso si avventurano nel web 3.0 impegnando i propri investimenti in metaversi, o in staking, fast running, smart contracts, Ispo, DAO, ecc. a documentare con elementi certi e precisi il costo di acquisto o il costo fiscalmente riconosciuto delle cripto-attività che possiedono o che utilizzano per le loro diverse operazioni.
Nono comandamento – Non sottovalutare le tue cripto-attività
La legge di bilancio 2023 introduce due “sanatorie” relative alle cripto: una per coloro che hanno già dichiarato le proprie cripto-attività ed una per coloro che invece non le hanno mai dichiarate sinora.
La prima è la rideterminazione dei valori, che consente ai cripto-surfer che hanno già dichiarato negli anni precedenti di ricalcolare, in aumento, il costo o valore di acquisto delle proprie cripto-attività, pagando una imposta sostitutiva del 14%, ridotta rispetto all’imposta sostitutiva del 26% che viene introdotta dalla norma.
Non si può ricalcolare l’importo se diminuito in quanto le minusvalenze non vengono riconosciute fiscalmente.
L’imposta sul valore rideterminato potrà essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno 2023 o in tre rate annuali di pari importo, aumentate degli interessi legali.
Decimo comandamento – Non dimenticare le tue cripto-attività
La seconda “sanatoria” è la regolarizzazione delle cripto-attività, per coloro che non le hanno mai dichiarate prima, pur avendole possedute o detenute al 31.12.2021.
Ma qui occorre attendere le procedure attuative e il modello di istanza che dovranno essere prodotti da un provvedimento del Direttore dell’Ae,
Tuttavia si deve ricordare che i termini per presentare le dichiarazioni dei redditi e i quadri RW relativi al periodo d’imposta chiuso al 31.1.2021 sono ancora aperti, pertanto i contribuenti dovranno decidere se:
- dichiarare le cripto-attività possedute per le dichiarazioni i cui termini sono ancora aperti – Modello Unico 2022 e 2023 per gli anni 2021 e 2022 (versando una sanzione minima di 25 euro per la tardiva trasmissione, oltre ovviamente alle eventuali imposte e sanzioni se le plusvalenze avessero superato i limiti in vigore in quei periodi), ed eventualmente utilizzare il ravvedimento operoso, qualora possibile, per le dichiarazioni ormai scadute, ovvero quelle dei periodi 2020 e precedenti, oppure se
- utilizzare la regolarizzazione delle cripto-attività, rinunciando a presentare le dichiarazioni precedenti, sia quelle con termini ancora aperti che quelle con termini ormai chiusi.
Il costo della regolarizzazione è una imposta sostitutiva pari al 3,5% degli importi regolarizzati se le cripto-attività avessero prodotto redditi non dichiarati nei periodi d’imposta chiusi sino al 31.1.2021, ed una sanzione dello 0,5% per tutti gli importi regolarizzati, anche se le cripto-attività non avessero prodotto redditi di alcun genere.