• 1 Febbraio 2023

A cosa serve la nuova imposta sostitutiva 5% sulle mance?

A cosa serve la nuova imposta sostitutiva 5% sulle mance?

Probabilmente pochi di noi, sia che si tratti di professionisti, operatori economici o semplici avventori, si sono mai posti il dubbio su come potessero essere considerate le mance dal punto di vista civilistico e fiscale, presumibilmente per un misto di abitudine e scarsa rilevanza pratica. In verità si tratta di argomento che, pur riscuotendo qualche dubbio in dottrina, ha in passato visto concordi Agenzia delle Entrate (circ. 326/1997) e Corte di Cassazione (ordinanza 26510/2021) nel ritenere le mance rilevanti dal punto di vista fiscale e previdenziale. Meno d’accordo probabilmente i beneficiari delle mance che, essendo le stesse universalmente regolate per contanti senza transitare dalla contabilità dei datori di lavoro, difficilmente le includono nelle loro dichiarazioni fiscali personali.

Insomma, da sempre le mance sono state trattate come una zona grigia ignorata un po’ da tutti in cui, tra incertezze interpretative, difficoltà pratiche nell’accertamento e limitatezza degli importi, nessuno si è mai interessato in maniera sistematica.

Imposta sostitutiva 5% nella legge di bilancio 2023

La legge di bilancio per il 2023 introduce un nuovo regime di tassazione sostitutivo (art. 1 c. 58-62 L. 197/2022) dedicato alle mance destinate dai clienti ai lavoratori di alberghi, bar, ristoranti ed esercizi assimilati (art. 5 L.287/91). L’imposta è sostitutiva di Irpef e relative addizionali e viene previsto che le somme ricevute non siano rilevanti ai fini contributivi ed assicurativi, nonché ai fini del calcolo del TFR. Il regime di detassazione si applica fino a che le mance ricevute non superino il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro ed esclusivamente per lavoratori dipendenti il cui reddito da lavoro dipendente non superi i 50.000 euro annui.

Imposta sostitutiva 5% sulle mance e pagamenti elettronici

Che senso ha un’imposta (seppur di importo molto basso) su un imponibile pressoché impossibile da accertare? A parere di chi scrive l’unica risposta sensata consiste nel fatto che si rende finalmente fattibile dal punto di vista pratico l’incasso delle mance con pagamento elettronico da parte dell’esercente, senza più alcun dubbio su come possano essere gestite contabilmente e fiscalmente. Non si tratta, per una volta ed almeno per ora, del fisco cattivo che mette le mani nelle tasche dei cittadini, ma di rendere realizzabile dal punto di vista pratico la gestione di mance da parte del gestore a favore dei dipendenti, che le acquisirà (presumibilmente previo adeguamento di registratori telematici e/o di POS) e le riconoscerà al dipendente previa ritenuta dell’imposta sostitutiva da versare all’erario.

La novità per ora ha ricevuto poca eco mediatica. Certamente serviranno provvedimenti attuativi e circolari interpretative (sebbene la norma sia tutto sommato abbastanza chiara e di facile utilizzo) e forse anche dei ritocchi utili a limitarne possibili abusi.

È possibile però sin d’ora ragionare su come sarà possibile gestire la procedura: l’esercente contabilizzerà l’incasso per mancia ricevuta non come ricavo ma come somma incassata in nome e per conto dei dipendenti escludendole dall’applicazione dell’IVA. Di conseguenza la mancia non va necessariamente certificata sullo scontrino, ma essendo comunque necessaria una ricevuta, probabilmente il modo più semplice di rendicontare tali somme consisterà in un adeguamento del registratore telematico esistente (un tasto dedicato) con separata indicazione della mancia sul documento commerciale; in questo modo sarebbe  possibile semplificare un adempimento che comunque si aggiunge a quelli a carico del datore di lavoro, fornendo anche un’adeguata reportistica che faciliti i conteggi delle somme da erogare. Si ritiene altresì opportuno che vengano preventivamente formalizzati i criteri di assegnazione delle mance tra il personale dell’esercizio senza che vi sia discrezionalità in capo al datore di lavoro, che dovrà limitarsi a movimentare le somme secondo regole predefinite.  Le mance andranno ragionevolmente erogate in busta paga dal datore di lavoro che sarà anche tenuto ad operare la tassazione sostitutiva del 5% che presumibilmente andrà versata all’erario assieme alle altre ritenute fiscali e previdenziali sul lavoro dipendente.

Conclusioni

Riteniamo che la norma possa rappresentare un’interessante opportunità: è facile immaginare che la possibilità di incassare mance mediante carte di pagamento o altri strumenti elettronici, contestualmente al conto dell’hotel o del ristorante, possa incrementarne l’ammontare complessivo, soprattutto in località frequentate da turismo internazionale, e quindi costituire un’attrattiva ed un incentivo per il personale di bar, alberghi e ristoranti.