• 4 Luglio 2023

LA “SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO” A FAVORE DI NEWCO: L’ART. 2506-1, C.C.

In attuazione della Direttiva Europea, UE n. 2019/2121, l’ articolo 51, comma 3, D. Lgs 2 marzo 2023, n. 19,…

 LA “SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO” A FAVORE DI NEWCO: L’ART. 2506-1, C.C.

In attuazione della Direttiva Europea, UE n. 2019/2121, l’ articolo 51, comma 3, D. Lgs 2 marzo 2023, n. 19, ha modificato l’art. 2506 c.c. (vigente dal 22 marzo 2023) ed introduce l’istituto della “scissione mediante scorporo” in favore ad una o più società beneficiaria neocostituite mediante assegnazione di azioni o quote non ai soci, bensì alla società scissa. Pertanto, l’estrazione di patrimonio, non necessariamente un compendio aziendale, ma anche singole “attività” e “passività” e il suo apporto alla società beneficiaria “NewCo” potrà avvenire, a scelta della società scorporanda mediante: un’operazione di conferimento o un’operazione di scissione in regime di continuità contabile[1].

L’introduzione della norma in commento rafforza il carattere “polimorfo” dell’istituto di scissione per il quale lo “scorporo” sotto il profilo tributario e fiscale impone un’attenta analisi di comparazione  con l’istituto del “conferimento”, nonché con l’istituto di scissione “ordinario” non essendo stata annunciata una disciplina ad hoc.

Sotto il profilo giuridico e civilistico, il sistema a partire dal 22 marzo 2023 ha integrato una nuova distinzione:

– scissione (tradizionale) con effetti verso società preesistenti, e

– scissione a favore di società neocostituite (c.d. NewCo)

Sotto  il profilo aziendalistico, l’introduzione dell’istituto dello scorporo a favore di NewCo risponde alla finalità di dare impulso alle operazioni di riorganizzazione aziendale di gruppi societari ed enti non profit.

  1. Il novellato articolo 2506.1, c.c. e le regole dello scorporo

Il novellato art. 2606.1 c.c., consente:

di realizzare il trasferimento di parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione;

le azioni/quote di quest’ultima vengono assegnate alla stessa società scissa e non ai suoi soci.

Le regole della scissione con scorporo, sintetizzate:

–          come previsto per la scissione ordinaria , anche lo scorporo non potrà essere effettuato dalle società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo;

–          il progetto di scorporo si differenzia dall’ordinario progetto di scissione per il fatto di non riportare le menzioni relative all’evenienza che la scissa debba essere effettuata prevedendo un rapporto di cambio  (perché nello scorporo non  vi è  la necessità di ospitare nel capitale della beneficiaria i soci della scissa);

–          non si applicano le regole di redazione della situazione patrimoniale della società scorporanda da parte dell’organo amministrativo, come di redazione della relazione dell’organo amministrativo della società scorporanda  che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di scissione  e in tema di redazione di una relazione di uno più esperti circa la congruità del rapporto di cambio;

–          anche all’operazione di scorporo si applica la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per l’opposizione dei creditori se la società scorporanda e la beneficiaria non siano società azionarie;

–          lo scorporo avrà effetto dal giorno di iscrizione della beneficiaria nel Registro imprese;

–          la nuova norma dispone, altresì  che con l’operazione di scorporo non si origina il diritto di recesso dei soci della società scorporanda i quali non concorrano all’approvazione della deliberazione di scorporo.

  1. L’assenza di una disciplina fiscale ad hoc e le soluzioni di Assonime nella Circolare 14/2023

Il nuovo istituto configura sostanzialmente una modalità alternativa al conferimento per trasferire attività e passività in favore di società neocostituite. Ciò impone un’attenta analisi di molteplici aspetti tributari e fiscali, in assenza di una normativa ad hoc:

  • in primis, bisogna stabilire quale debba essere il valore fiscale (e quali siano le altre caratteristiche fiscalmente rilevanti) delle partecipazioni nella beneficiaria di cui la società scissa diviene titolare.

Al riguardo, Assonime nella circolare 14/2023 in coerenza con il principio di neutralità, che permea le operazioni di scissione, afferma che  la soluzione è  quella di assegnare alle partecipazioni il medesimo valore e le medesime caratteristiche fiscali dei beni di primo grado trasferiti alla beneficiaria. Sul piano sistematico, infatti, sembrerebbe poco coerente ammettere che per la scissione mediante scorporo, possa valere un regime diverso rispetto a quello che l’ordinamento già riconosce al conferimento di azienda fiscalmente neutrale, ex art. 176 del TUIR.

  • Un secondo aspetto da attenzionare è quello della ripartizione degli attributi fiscali di carattere generale: perdite pregresse, eccedenze ACE, ecc., ed il principio di stratificazione del patrimonio netto, tra scissa e beneficiaria di nuova costituzione. Mentre nella scissione ordinaria, per quanto riguarda le posizioni fiscali soggettive, si adotta un criterio di ripartizione proporzionale che tiene conto del patrimonio netto contabile trasferito e di quello rimasto alla scissa (art. 173, comma 4, del TUIR), nel caso della scissione mediante scorporo occorre coordinare in modo idoneo questa regola con il fatto che: il patrimonio netto contabile della scissa non si riduce, ed i beni di primo grado trasferiti alla beneficiaria sono sostituiti, presso la scissa, da quelli di secondo grado.
  • Non sono di minore rilevanza le implicazioni che derivano dal fatto che la scissione mediante scorporo, pur configurandosi come un’alternativa rispetto al conferimento di azienda rientra nel genus delle operazioni di scissione. Al riguardo, occorre fare un’attenta disamina del grado di compatibilità del nuovo istituto rispetto alle posizioni interpretative elaborate dall’Amministrazione finanziaria in relazione alla non trasferibilità dell’avviamento preesistente in sede di conferimento di azienda – circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/e del 2010 – nonché in merito alle conseguenze impositive che possono derivare dal conferimento da parte di una casa madre estera di una propria stabile organizzazione in favore di una società residente in Italia – Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 63/e del 2018.

 [1] Per approfondimenti si rinvia a Peta M., Scissione mediante scorporo”: profili civilisti, assenza di disciplina ad hoc, soluzioni, Maggioli, Speciale Fisco e Tasse, 29/05/2023