- 5 Novembre 2024
Le Modifiche alla Disciplina della “Web Tax” nella Legge di Bilancio 2025
Le Modifiche alla Disciplina della “Web Tax” nella Legge di Bilancio 2025
Con l’art. 4 comma 1 del disegno di legge (Ddl) di bilancio 2025, il legislatore italiano ha proposto un’importante revisione della normativa sull’imposta sui servizi digitali (o “web tax”), originariamente regolamentata dall’art. 1 commi 35 e ss. della Legge 145/2018 e dalle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate n. 13185/2021. Queste modifiche espandono l’ambito soggettivo del tributo e si traducono in un aumento significativo delle entrate fiscali, stimato dalla Relazione tecnica in circa 51 milioni di euro annui.
Normativa Vigente e Nuovo Assetto Soggettivo
Attualmente, l’imposta sui servizi digitali si applica solo alle imprese con ricavi globali annui superiori a 750 milioni di euro e ricavi derivanti da servizi digitali in Italia pari ad almeno 5,5 milioni di euro. Questo regime, pensato per colpire i cosiddetti “giganti del web”, ha finora limitato l’obbligo tributario ai grandi gruppi multinazionali.
Tuttavia, la proposta contenuta nel Ddl. di bilancio 2025 intende superare queste soglie dimensionali. Con la modifica, diventano soggetti passivi tutte le imprese che generano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia, senza più richiedere il superamento delle soglie di ricavi globali e nazionali. Questa modifica introduce una nuova platea di contribuenti, estendendo l’onere fiscale anche alle imprese di dimensioni minori, non più limitato ai soli grandi operatori internazionali.
Definizione dei “Servizi Digitali” Imponibili
Il perimetro dei servizi soggetti a imposta è definito dall’art. 1 comma 37 della L. 145/2018, che identifica come imponibili principalmente i seguenti tipi di servizi digitali:
- Servizi di Pubblicità Mirata: La normativa include la veicolazione di pubblicità mirata attraverso interfacce digitali, come siti web o app. Questo tipo di pubblicità è specificamente orientato verso gli utenti in base ai loro dati personali, che possono includere preferenze, comportamenti e interessi (come previsto al punto 1, lett. k del provv. n. 13185/2021). La Relazione tecnica evidenzia che tali ricavi contribuiscono al 62% del gettito complessivo della tassa, indicando l’importanza di questo settore nel sistema di imposizione sui servizi digitali.
- Servizi di Intermediazione: Le piattaforme che fungono da intermediari nella vendita di spazi pubblicitari, come agenzie di web marketing o altri operatori intermediari, sono soggette all’imposta. Nel caso in cui un inserzionista paghi un intermediario per posizionare annunci su una piattaforma, l’imposta si applica alla quota di ricavo trattenuta dall’intermediario, mentre il publisher (il gestore dello spazio digitale) paga sulla propria quota, come specificato nella circolare n. 3/2021, § 6.1.
- Interfacce Digitali Multilaterali: Rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta anche le piattaforme che consentono l’interazione tra utenti, come i social network, i forum, e i servizi di messaggistica istantanea. Il valore di queste piattaforme deriva principalmente dall’interazione tra utenti, un servizio per il quale gli utenti pagano spesso sotto forma di abbonamenti o commissioni (circolare n. 3/2021, § 3.2.1).
- Servizi di Trasmissione di Dati: La normativa include anche i servizi che forniscono la trasmissione di dati raccolti dagli utenti attraverso l’utilizzo di un’interfaccia digitale. Anche in questo caso, l’imposta si applica quando il contributo dell’utente, pur non necessariamente attivo o consapevole, è fondamentale per generare valore.
Servizi Esclusi dall’Imposta
È importante sottolineare che la legge esclude alcuni servizi dall’ambito di applicazione della web tax. Tra questi, l’art. 1 comma 37-bis della L. 145/2018 elenca:
- La Vendita Diretta di Beni e Servizi: Quando un bene o servizio viene venduto direttamente attraverso un’interfaccia digitale, senza che la piattaforma svolga un ruolo di intermediazione, i ricavi da tali vendite non sono imponibili.
- Interfacce per la Fornitura di Contenuti Digitali: La messa a disposizione di interfacce per la fornitura di contenuti digitali, come musica, libri, video e giornali online, non rientra nell’imposta. Tuttavia, qualora a tali contenuti siano associati servizi che favoriscono l’interazione tra utenti (e quindi generano valore aggiunto), potrebbero divenire imponibili.
- Servizi di Comunicazione e Pagamento: Le piattaforme che offrono esclusivamente servizi di comunicazione o di pagamento, sia online che tramite download, sono esenti dall’imposta. Anche in questo caso, l’attività esclusiva di fornitura di questi servizi non implica interazione o contributo da parte degli utenti.
Conclusioni
L’ampliamento dell’ambito soggettivo della web tax comporta nuove sfide per le imprese che operano nel settore digitale in Italia. Le aziende, inclusi i nuovi soggetti passivi, dovranno adeguarsi a un quadro normativo più ampio e monitorare con attenzione i propri flussi di ricavi. La tassazione dei servizi digitali dovrà essere accuratamente distinta per evitare l’applicazione dell’imposta su ricavi esclusi per legge.
La nuova disciplina potrebbe comportare un impatto economico rilevante, specialmente per le imprese di dimensioni medie e piccole che non avevano precedentemente raggiunto le soglie dimensionali, ma che ora si trovano a dover adempiere a nuovi obblighi fiscali e documentali. Per queste aziende, sarà essenziale implementare sistemi di tracciabilità e rendicontazione dei ricavi digitali per garantire il corretto calcolo dell’imposta e prevenire contestazioni.
Le modifiche alla disciplina della web tax previste dalla Legge di Bilancio 2025 rappresentano un’estensione significativa dell’imposta sui servizi digitali in Italia, ampliando il numero di imprese soggette al tributo e incrementando il gettito fiscale. La definizione dei servizi digitali imponibili rimane focalizzata sui servizi pubblicitari mirati, sulle interfacce digitali che facilitano l’interazione tra utenti, e sulla trasmissione di dati. Tuttavia, restano escluse la vendita diretta di beni e la fornitura di contenuti digitali.
Simmaco Riccio – Studio Legale BLB

