• 1 Marzo 2023

Le discrepanze della “TREGUA FISCALE”

Le discrepanze della “TREGUA FISCALE”

Cominciamo col rilevare che si tratta certo di una tregua per i contribuenti ma un po’ meno per gli studi tributari i quali, già alle prese con la chiusura dei bilanci e gli adempimenti dichiarativi per l’anno 2022, sono coinvolti nell’affiancare la propria clientela per una corretta applicazione delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio per l‘anno 2023.

Positivo osservare che siano state previste norme agevolative anche per gli “avvisi bonari” non limitando l’intervento come in passato alle sole cartelle di pagamento.

Detto questo voglio portare la vostra attenzione su quanto in queste disposizioni vi siano a mio parere delle incongruenze, ancorchè potenzialmente sanabili con dei correttivi legislativi, partendo dal

  • Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, commi 174 a 178 riguardante:
  • debiti tributari relative a dichiarazioni validamente presentate per gli anni di imposta fino al 2021
  • applicabile in assenza di contestazioni
  • sanzione ridotta ad 1/18 del minimo
  • pagamento entro 31 marzo fino ad 8 rate trimestrali
  • viene data la possibilità all’Agenzia delle Entrate di regolare accesso a questo istituto, si pensi all’introduzione degli appositi codici tributo con la risoluzione 6 pubblicata il 14 febbraio scorso nel mentre molti di noi ritardatari eravamo alla ricerca di un fioraio la sera di San Valentino.

Tutto bello se non fosse che questo provvedimento per l’Agenzia delle Entrate non risulta essere applicabile a quanto rilevabile dai controlli formali delle dichiarazioni Iva, ivi comprese le Lipe, e dei redditi relative agli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 per i quali si potrà usufruire della sola disposizione per la

  • Definizione agevolata degli «avvisi bonari», commi 153 a 159, che interessa:
  • Anni di Imposta 2019, 2020 e 2021
  • Solo se per controlli ex 36 bis Dpr 600 e 54 bis Dpr 633/72

Avvisi che potrebbero essere mai notificati atteso che più volte è accaduto che al contribuente è stata notificata direttamente la cartella, una prassi purtroppo più volte avallata dai giudici tributari e che di fatto potrebbe escludere il contribuente dalla qualsiasi forma di definizione agevolata disposta dalla Legge di Bilancio 2023.

Infatti per quanto alle cartelle di pagamento è prevista la

  • Definizione agevolata dei carichi al 30 giugno 2022, commi da 231 a 252
  • Domanda da presentare entro il 30 aprile 2023
  • Sgravio totale per sanzioni ed interessi
  • No per spese esecutive e di notifica
  • Pagamento fino a 18 rate trimestrali
  • Unica soluzione o prima rata entro il 31 luglio 2023

Riguardo a questo punto chiedo perchè una definizione limitata alle iscrizioni al 30 giugno 2022 e non almeno fino alla data di presentazione del DdL alle Camere, atteso che recentemente sono state notificate diverse cartelle i cui affidamenti dei carichi risultavano datati appunto in questo lasso di tempo?

Si vocifera che su questo punto il Legislatore sembra voler intervenire considerando i carichi affidanti fino al 31 dicembre 2022 ma ad ora restano appunto voci di corridoio

Concludo con un ultimo ma non meno importante rilievo:

Perché la creazione del “limbo” dei contribuenti dagli avvisi bonari scaduti?

Un compendio di disposizioni che consente la rottamazione delle cartelle anche scadute da diverso tempo, peraltro a sanzioni azzerate quando invece per ravvedimento speciale e definizione degli avvisi una seppur ridotta sanzione resta dovuta, e di contro  non è prevista alcuna possibilità di accesso alla qualsiasi forma di definizione agevolata per coloro che hanno ricevuto un avviso bonario a cui non hanno potuto far fronte ma che nel mentre non è stato ancora iscritto alla data del 30 giugno 2022 il relativo debito.

A questo prima che agli altri sopra esposti sarebbe corretto porre rimedio.