• 1 Febbraio 2023

La sterilizzazione delle perdite d’esercizio 2022 e continuità aziendale.

La sterilizzazione delle perdite d’esercizio 2022 e continuità aziendale.

Il Decreto “Milleproroghe”, art. 9, comma 3- entrato in vigore il 30 dicembre 2022-  anche per l’esercizio 2022 converge nella disciplina della sterilizzazione delle perdite societarie di bilancio  (ex art. 6, DL 23/2021 e successive modifiche). Come per il il 2020 e 2021, per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 non trovano applicazione, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo, alcune norme del Codice civile:

  • gli articoli 2446, commi 2 e 3 (per le S.p.A.) e 2482-bis, commi 4, 5, 6 (per le S.r.l.) del Codice civile, riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo;
  • gli articoli 2447 (per le S.p.A.) e 2482-ter (per le S.r.l.) del Codice civile, riguardanti l’obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali;
  • le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all’articolo 2484, primo comma, numero 4), e all’articolo2545duodecies del Codice civile.

In virtù di quanto sopra, il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l’assemblea chiamata alla approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. In concreto, sarà ,dunque, l’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2027 a dover prendere i provvedimenti necessari. Fino a quel momento la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale non opera.

Tuttavia, a detta proroga non corrisponde una corrispondente  deroga al principio di continuità aziendale dell’OIC 8.

  1. La “sterilizzazione” e gli effetti sull’impresa

La sospensione della perdita di fatto non modifica gli obblighi previsti dal primo comma dell’art. 2446 c.c. e dai commi primo, secondo e terzo dell’art. 2482-bis c.c. Ne consegue che gli amministratori e, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale, quando il capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale o dei soggetti incaricati alla revisione legale dei conti. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

L’effetto di tale misura, è che:

– con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 (come quelle del 2020 e 2021) non operano le cause di scioglimento:

  1. a) delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Si ricorda che, l’art. 2484 c.c. prevede la disciplina in materia di cause di scioglimento di tutte le società di capitali, disponendo in particolare, al comma primo, n. 4), lo scioglimento in conseguenza di una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.;
  2. b) delle cooperative per perdita di capitale sociale. L’art. 2545-duodecies c.c. prevede tra le cause di scioglimento della società cooperativa anche la perdita del capitale sociale;

– il  termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è il quinto esercizio successivo, il 2027. Ciò significa che,  nelle fattispecie di conclamata riduzione del capitale sociale al di sotto il minimo legale (artt. 2447 o 2482-ter c.c.), l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

  1. L’obbligo dell’informativa nella nota integrativa”

La perdita emersa nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 deve essere distintamente indicata nell’ informativa della nota integrativa secondo un principio di segregazione,  in appositi prospetti che ne evidenziano l’origine, nonché le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

La ratio sottostante è che le perdite continuano ad essere rilevanti per determinare il patrimonio netto distintamente dall’applicazione di tutte le altre ed eventuali norme di legge relative a:

  • limite di emissione delle obbligazioni;
  • distribuzione degli utili;
  • determinazione dell’entità delle riserve distribuibili o disponibili;
  • determinazione della necessità di integrare la riserva legale.

L’effettiva segregazione esime da responsabilità gli amministratori.

  1. L’assenza di una proroga alla “continuità aziendale” e le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo

A fronte della sospensione delle perdite prorogata anche per l’esercizio 2022, come per il 2021, di fatto non opera, almeno fin ad oggi, nessuna proroga alla continuità aziendale nel documento interpretativo dell’OIC n.8 (bilancio 2020). Si ricorda che, il citato documento interpretativo, segna le linee guida per la formazione del bilancio e la valutazione per la predisposizione di un’adeguata disclosures sulle reali prospettive di funzionamento dell’azienda disciplinando l’applicazione di un’eccezione contingentata al momento storico-economico al fine di preservare la continuità aziendale (che per l’esercizio 2022 deve rilegarsi alla guerra in Ucraina). L’assenza di una dichiarata “deroga” alla continuità aziendale per l’esercizio 2022, come anche per l’esercizio 2021, si traduce in un maggiore rischio di valutazione dell’organo di controllo rispetto la verifica dell’adeguatezza e del funzionamento degli adeguati assetti e del going concern. Tanto più che, la sterilizzazione delle perdite d’esercizio 2022 potrebbe avere degli effetti conservativi delle imprese, rispetto al rischio degli obblighi del codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, D. Lgs 14/2019. Al riguardo, pesa sugli  amministratori, in virtù  dei precetti che loro impongono di monitorare la situazione patrimoniale, attivandosi in autonomia nella ricerca e nella successiva attuazione delle misure che possano rivelarsi maggiormente idonee per acquisire risorse utili a garantire la continuità aziendale, la responsabilità (obbligo) di intraprendere  tre tipi di azioni:

valutare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione;

adottare le azioni  idonee per il recupero della continuità aziendale;

prevedere una pianificazione quinquennale che preveda la possibilità di ritornare ai risultati positivi negli esercizi successivi a quello chiuso al 31 dicembre 2022.

Pur riconoscendo la discrezionalità degli amministratori nelle scelte di gestione, la funzione di garanzia esercitata dall’organo di controllo, nell’adempimento dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c., impone comunque ai sindaci di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall’organo di amministrazione.

A parere di chi scrive, sarebbe auspicabile, per scongiurare ogni tipo di responsabilità, la proposta di una proroga dei termini di approvazione del bilancio per l’esercizio 2022, oramai prossimi, e l’intervento di una norma contabile che disciplini l’impatto della sospensione al 2027 e anche per i due esercizi antecedenti.