- 3 Gennaio 2023
QUANDO LA FAQ DIVENTA FONTE DI DIRITTO

Un recentissima Faq dispone di fatto un nuovo caso di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti soggetti IVA in regime forfettario che nel 2022 hanno percepito incassi o compensi ragguagliati ad anno superiori ai 25.000 euro. Analisi e commento.
La norma oggetto del parere dell’Agenzia delle Entrate è la modifica disposta dai commi 2 e 3 dell’articolo 18 del Dl 36/2022 riguardante “ Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici ”, in vigore dal 30/06/2022 nel testo approvato con la Legge del 29/06/2022 n. 79:
“ 2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino a «o committente soggetto passivo d’imposta.» sono soppresse.”
“ 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti… “
Con il comma 2 viene soppressa la norma di esonero riguardante:
1. i contribuenti in regime agevolato di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del DL 6 luglio 2011, n. 98
2. le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 398 del 1991
3. i contribuenti in “regime forfettario “ di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 23 dicembre 2014, n. 190
Il comma 3 ne regola la conseguente applicazione stabilendo una tempistica correlata agli introiti conseguiti “nell’anno precedente”
La Faq fonte di diritto
Ma ecco il testo della Faq 150 pubblicata il 22 dicembre 2022 scorso
Domanda: contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?
Risposta: La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.” Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.
A mio parere tale interpretazione deriva da una errata lettura della norma atteso che la stessa ne dispone l’applicazione “a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente “ecc …
Da tale data e fino al 1 gennaio 2024 l’applicazione letterale della norma mi porta ad affermare che se questa si concretizza nel mentre di questo arco temporale quindi anche il 1 gennaio 2023 laddove nell’anno precedente in tale caso il 2022 vengano conseguiti introiti superiori ai 25.000 euro il comma 3 debba ben essere applicato
Altra osservazione riguarda peraltro anche la seconda parte della risposta atteso che, a differenza di quanto in essa riportato, la decadenza dell’esonero riguarda non solo i “forfettari” ma anche coloro in regime di “vantaggio” fin qui esentati dall’obbligo di Fatturazione Elettronica.
Un ultimo rilievo il riferimento alla circolare 26/e del tutto superflua atteso che in essa non vi è riportato nulla di diverso rispetto a quanto disposto dalla legge che continuo a ribadire fa riferimento a “l’anno precedente” e non puntualmente all’anno 2021
Un traguardo del PNRR
In effetti un punto vagamente a favore dell’interpretazione dell’Agenzia ci sarebbe ed è rinvenibile nel Dossier del 23 giugno 2022 elaborato ad uso dei lavori parlamentari di conversione in legge del Dl 36/2022.
“ Si segnala che tale misura dà attuazione a quanto richiesto al punto V) del traguardo M1C1-103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022) che prevedeva l’entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuino azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l’evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione.”
Era quindi necessaria la dimostrazione che al 1 Luglio 2022 si era conseguito uno dei traguardi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non altro ed anche da un più approfondito esame dei documenti pubblici relativi all’iter di conversione in legge del Decreto 36 non si trova altro riscontro alla volontà del Legislatore di volersi riferire al solo anno 2021 quale “anno precedente”.
In conclusione per un verso ben venga l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, di fatto una semplificazione per molti contribuenti, ma di contro vi chiedo dove ci porterà “l’elevazione” delle Faq della PA a rango di norma?