- 24 Gennaio 2023
Nuovo Patent Box
Al via la consultazione pubblica della bozza della Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime premiale di imposizione sugli investimenti in Proprietà Intellettuale.
Dal 18 gennaio scorso sono stati resi disponibili una circolare in bozza e uno schema di provvedimento sulla disciplina opzionale di tassazione per le imprese correlata agli investimenti sui beni immateriali inerenti la Proprietà Intellettuale.
Fino al 3 febbraio prossimo si potranno inviare alla Agenzia contributi ed osservazioni ai contenuti dei documenti pubblicati sul sito dell’Agenzia relativi al nuovo regime Patent box, introdotto dall’articolo 6 del Dl n. 146/2021.
Circa la bozza di Circolare dell’Agenzia come pure riguardo il provvedimento collegato i contributi potranno essere inviati nel rispetto del seguente schema:
- Tematica
• Paragrafo della circolare
• Osservazione
• Contributo
• Finalità
all’indirizzo di posta elettronica: dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it.
Contributi che saranno resi pubblici dalla Agenzia al termine della fase di consultazione, salvo quelli per i quali è stato espressamente richiesta la non divulgazione.
La Circolare
Passando al merito degli atti pubblicati, da una prima lettura si evince che è stato fatto buon tesoro della esperienza maturata in vigenza del precedente regime premiale:
La bozza della Circolare tratta e definisce con buona chiarezza:
- I perimetri degli ambiti soggettivi e oggettivi del nuovo istituto.
- Fornisce molti chiarimenti riguardo alla documentazione dell’investimento.
- Si esprime anche riguardo la sua efficacia ai fini dell’applicazione dell’esimente sanzionatoria.
Il precedente regime Patent box contemplava i brevetti “in corso di concessione”, quelli per i quali era stata depositata domanda di brevetto, ma non era ancora stato rilasciato il titolo di “privativa industriale”, fatto che con il nuovo regime non è più consentito ma di contro:
“ … l’ottenimento della privativa industriale – a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021 (2021, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare) – consente di beneficiare del meccanismo premiale rendendo agevolabili i costi sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti per realizzare il brevetto industriale.”
Una attesa precisazione da parte dell’Agenzia che conferma la tesi fin qui prevalente che il cosiddetto recapture dei costi precedentemente sostenuti negli otto anni a ritroso per beni quali:
- i brevetti industriali dotati di Privativa industriale
- i disegni e modelli registrati
- i software registrati alla SIAE
debba decorrere dal periodo di imposta in corso al 22 Ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021 e successivi, nel quale è stato rilasciato il titolo e non dal momento di presentazione della domanda di registrazione.
Un beneficio, questo della ripresa dei costi sostenuti negli otto esercizi precedenti, che non sembra potrà riguardare i Disegni e Modelli non registrati i quali investimenti pur rientrando nell’agevolazione non potranno beneficiarne per le spese inerenti sostenute nei precedenti otto esercizi atteso che il comma 10 bis dell’articolo 6 del D.L.146/2021 dispone che:
“ Qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.”
Ed anche l’Agenzia afferma nella Circolare:
“ Si ritiene, pertanto, che, con riferimento ai disegni e modelli non registrati, agevolabili a partire dal periodo in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, non sia possibile procedere ad un recapture dei costi precedentemente sostenuti in quanto manca un titolo di privativa industriale, conseguibile solo mediante registrazione”
Il provvedimento
Passando all’esame del documento collegato questo intende modificare il contenuto del precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sul tema Patent Box, il n° 48243 del 15 febbraio 2022, questo precisa quanto al punto 3.4 del documento indicando che questo dovrà fare riferimento a “le attività da cui originano le spese di ricerca e sviluppo” e non come ora genericamente indicato “le attività rilevanti”.
Concede ulteriori 6 mesi di tempo per l’apposizione della marca temporale nel primo anno di applicazione del nuovo regime aggiungendo il seguente periodo al punto 11.2 del provvedimento che si intende integrare:
“Per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.”
In ultimo meglio precisa le conseguenze della carenza e/o irregolarità documentale e la sanzione:
- c) il punto 11.4 è sostituito dal seguente:
“11.4 La totale assenza di documentazione o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. L’assenza della firma elettronica con marca temporale comporta la non applicazione dell’esimente sanzionatoria, con conseguente irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta”
Un paio di appunti finali
A mio parere, proprio per l’importanza del contenuto della Circolare in via di prossima pubblicazione dovrebbe fissare per il primo anno di entrata in vigore l’applicazione della marca temporale entro un congruo lasso di tempo successivo alla data di pubblicazione della Circolare in commento o quantomeno che i 6 mesi concessi vengano conteggiati dal termine di presentazione e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi la quale potrebbe essere avvenuta ben precedentemente al 30 novembre 2022 come pure ritengo che debba essere esplicitata l’opportunità di presentare una dichiarazione integrativa senza applicazione di sanzioni laddove proprio per le precisazioni ivi riportati ci si renda conto di non aver correttamente applicato la norma, vedasi l’esempio del caso dei disegni non registrati con riferimento all’articolo 10 comma 3 dello Statuto del Contribuente.