- 17 Novembre 2023
Il concordato preventivo biennale

Tra le misure in tema di procedimento accertativo approvate dal CDM nella seduta dello scorso 3 novembre, vi è anche il CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE.
Esso è riservato ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, soggetti agli ISA e coinvolge anche i contribuenti in regime forfettario.
Potranno accedere al CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE che con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale di almeno 8 sulla base dei dati dichiarati;
- regolarità fiscale provata dall’inesistenza di carichi fiscali o contributivi di importo pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni);
- l’aver adempiuto nell’ultimo triennio agli obblighi dichiarativi reddituali e nello stesso periodo di non aver ricevuto condanne per reati di natura fiscale.
Si decadrà dal concordato biennale qualora siano accertati al contribuente, che ha sottoscritto l’accordo con l’Amministrazione fiscale, redditi o compensi superiori al 30% di quanto dichiarato dallo stesso. In fase di accordo non ci saranno parametri o percentuali prefissati, ma la base imponibile proposta sarà quantificata caso per caso e concordata con il contribuente “one to one”.
SCADENZE LEGATE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024
- 15 aprile 2024: l’AdE metterà a disposizione dei contribuenti i programmi per l’acquisizione dei dati ai fini ISA;
- 20 luglio 2024: i contribuenti dovranno trasmettere i modelli ISA;
- 25 luglio 2024: l’AdE invierà la proposta di concordato per il biennio in corso;
- 30 luglio 2024: i contribuenti dovranno accettare o rifiutare tale proposta.
Dal 2025 in poi, tutte le date saranno anticipate di 30 giorni, per cui l’intera operazione si concluderà entro il 30 giugno.
Un vero e proprio tour de force, per i contribuenti e, soprattutto, per i consulenti che li assistono.
Per non parlare del lavoro preventivo, che dovrà essere predisposto da parte di questi ultimi, per cercare di portare, la maggior parte dei clienti, almeno al voto di 8 su 10 ai fini degli ISA, per poter valutare l’opportunità di adesione e, presumibilmente, evitare gli accertamenti.
Le parole d’ordine per i miei colleghi saranno, necessariamente, ORGANIZZAZIONE, SPECIALIZZAZIONE e FORMAZIONE, proprie e, soprattutto, dei collaboratori degli studi.
Alle scadenze già vigenti, infine, con l’introduzione di questo nuovo strumento, si aggiunge la scadenza del 16 dicembre, con la possibilità di rateizzare il pagamento in 10 rate mensili.
Questa scadenza è aggiuntiva a quella ordinaria del 30 novembre, che coinvolge i contribuenti che non aderiscono al CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE o che non possono farlo perché esclusi.
Ecco, qui di seguito, i VANTAGGI e gli SVANTAGGI che, a mio parere, contraddistinguono questa novità e porteranno gli imprenditori a scegliere oppure no questa opportunità:
VANTAGGI
- L’ATTENZIONE DEL FISCO SARA’ RIVOLTA AI SOGGETTI CHE NON ADERISCONO.
(pertanto, presumibilmente, per coloro i quali decideranno di accettare non dovrebbero esserci problemi.)
- NON È PREVISTO ALCUN CONTRADDITTORIO TRA L’ADE ED IL CONTRIBUENTE.
(l’ho inserita in entrambe le ipotesi perché non sappiamo se sarà un vantaggio oppure uno svantaggio.)
- L’ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, IN LINEA DI PRINCIPIO, INIBISCE TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO.
- L’ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ (DI PERSONE E DI CAPITALI IN TRASPARENZA), VINCOLA ANCHE I SOCI. (vantaggio o svantaggio?)
- CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE, IL MAGGIOR REDDITO PROPOSTO DALL’ADE AVRA’ RILEVANZA AI SOLI FINI FISCALI, NON AVRA’ EFFETTI AI FINI DELL’ISEE E DELLE ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE PER LE QUALI SI TERRA’ CONTO SOLTANTO DEL REDDITO EFFETTIVO DEL CONTRIBUENTE.
- L’ADESIONE NON PRODUCE EFFETTI AI FINI DELL’IVA, LA CUI APPLICAZIONE AVVIENE SECONDO LE REGOLE ORDINARIE.
I SOGGETTI CHE ADOTTANO IL REGIME CONCORDATARIO POTRANNO GODERE DI TERMINI MAGGIORI PER EFFETTUARE I VERSAMENTI RELATIVI ALL’ACCONTO E AL SALDO IN SCADENZA IL 30 GIUGNO.
SVANTAGGI
- L’ADESIONE AL CONCORDATO BIENNALE NON GARANTISCE DA FUTURI CONTROLLI.
(questo potrebbe essere un deterrente riguardo alla scelta di aderire oppure no.)
- NON È PREVISTO ALCUN CONTRADDITTORIO TRA L’ADE ED IL CONTRIBUENTE.
(l’ho inserita in entrambe le ipotesi perché non sappiamo se sarà un vantaggio oppure uno svantaggio.)
- QUALORA EMERGANO IMPORTI EVASI MAGGIORI DEL 30% DEL DICHIARATO, L’ACCERTAMENTO SARA’ EMESSO E DETERMINERA’ LA SUA DECADENZA.
- L’ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ (DI PERSONE E DI CAPITALI IN TRASPARENZA), VINCOLA ANCHE I SOCI. (vantaggio o svantaggio?)
- NEGLI SCHEMI DI DECRETO ATTUATIVO È PREVISTA, INOLTRE, LA NECESSITA’ DI TRASMETTERE, IN MANUERA AUTONOMA, I PUNTEGGI ISA ALL’ADE ENTRO IL 20.07.2024 PER CONSENTIRLE DI VERIFICARE CHI PUO’ ESSERE AMMESSO. NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI TUTTI I CONTRIBUENTI CON PUNTEGGIO PARI A 8 O SUPERIORE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023, RICEVERANNO LA PROPOSTA DI CONCORDATO E AVRANNO SOLTANTO 5 GIORNI PER ACCETTARLA O RIFIUTARLA.
(immaginate quale calvario si presenterà per gli imprenditori coinvolti e per i loro consulenti).
Angelo Fanizzi
Commercialista e Revisore Legale
Trainer, Scrittore e Professional Coach
Presidente Distriko®