• 12 Maggio 2023

DIRETTIVA QUICK FIX

DIRETTIVA QUICK FIX

Molti di noi hanno ricevuto dalla propria banca (o), riceveranno entro il prossimo 6 agosto una comunicazione in merito alla possibilità di continuare ad avere informazioni sulla situazione finanziaria con la consueta lettera inviata al proprio indirizzo, ovvero, di poter acquisire tutte le comunicazioni dell’intermediario via email o in altra forma. Il cliente oblato (ovvero il destinatario della comunicazione) avrà otto settimane per richiedere la prosecuzione della fornitura delle informazioni su carta; in caso contrario, il passaggio al formato elettronico opererà automaticamente.

La citata comunicazione trae origine da una nuova norma comunitaria. ll Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno approvato, infatti, già lo scorso 16 febbraio 2021 la direttiva nota come ‘Quick Fix’, che modifica alcuni aspetti della MiFID 2 per adattarli al nuovo contesto dettato della pandemia. In particolare, l’obiettivo di questo ‘aggiustamento rapido’ è quello di ridurre la complessità normativa e i costi di conformità per le imprese di servizi di investimento. Con d.lgs 10 marzo 2023, n. 31 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2023 si è data attuazione alla direttiva (UE) n. 2021/338 (c.d. Direttiva Quick-Fix) che modifica, fra l’altro, la Direttiva MiFID II sotto l’aspetto della disciplina delle modalità di trasmissione delle informazioni e dei relativi costi.

Il nuovo regime introdotto dal Decreto, che novella il Testo Unico della Finanza, è di segno contrario rispetto a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565, che prevedeva il formato cartaceo quale regola generale per l’invio alla clientela di tutte le informazioni fornite su supporto durevole nell’ambito della disciplina MiFID II. Con la nuova norma, infatti, tutte le informazioni dovranno essere trasmesse ai “clienti al dettaglio”, ai “clienti professionali” e alle “controparti qualificate” in formato elettronico. L’unica deroga ammessa riguarda gli investitori al dettaglio, che dovranno tuttavia specificamente sollevare l’eccezione e chiedere tale invio. In ogni caso, comunque, l’invio della documentazione finanziaria in formato cartaceo dovrà essere completamente gratuito, con conseguente azzeramento nelle condizioni di trasparenza delle relative spese.

Sotto questo profilo, la nuova disciplina ha un indubbio vantaggio per il cliente, ovvero di poter avere tutta la documentazione trasmessa dalla propria banca su unico supporto digitale, senza la necessità di dover conservare un vero e proprio archivio cartaceo, così come – di fatto – si sarebbe dovuto fare fino ad ora. Essa inoltre sembra rispondere alle esigenze degli intermediari che negli ultimi anni sono stati inondati da richieste documentali da parte dei loro clienti, che a quanto pare, non si interessano delle comunicazioni bancarie, tranne quando riscontrino un peggioramento delle condizioni contrattuali.

Il punto è tuttavia foriero di probabili contrasti tra l’intermediario ed il cliente che è restio alla “trasformazione digitale”. Sebbene, infatti, la direttiva sembra dare la possibilità all’intermediario che non riceva dal cliente una esplicita risposta negativa al passaggio alle informazioni elettroniche di passare direttamente alla comunicazione digitale, tuttavia, ciò presuppone che il cliente fornisca almeno un indirizzo digitale (quanto meno una e.mail) ovvero aderire alla pagina virtuale dell’intermediario pagina sulla quale possano essere inviate tutte le comunicazioni.  Viceversa, si realizzerebbe una situazione in cui nei fatti il cliente verrebbe a perdere ogni diritto di informazione. E ciò non appare coerente con lo spirito della disciplina MiFid.

La ricordata normativa interviene anche sulle informazioni da fornire al cliente. Tra le informazioni più significative, quelle nei casi di raccomandazioni simultanee di vendita e acquisto di investimenti. In tali situazioni, si aggiunge l’obbligo per l’intermediario di comunicare al cliente se i benefici del cambiamento superano o meno i costi che tale cambiamento comporta. Informazione questa troppo spesso omessa da qualche consulente non molto attento.

Altre modifiche previste dalla direttiva riguardano, invero, delle esenzioni ed esemplificazioni nella attività degli intermediari che mirano a ridurre gli adempimenti degli intermediari con i clienti anche al retail, quando naturalmente tali adempimenti non sembrano idonei a ridurre il livello di garanzia del cliente stesso, come, ad esempio con riferimento alla fornitura preventiva di informazioni su costi e oneri, che ai sensi della novellato disposizione possono essere consegnate (senza ritardi) dopo la conclusione della transazione, quando per la distribuzione di strumenti finanziari si utilizza un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la consegna anticipata.

Anche gli obblighi di unbudling (separazione dei costi di analisi e di esecuzione) non sarà necessario rispettarli quando, tra gli altri requisiti, l’analisi si riferisce a emittenti la cui capitalizzazione di mercato nei trentasei mesi antecedenti non abbia superato il miliardo di euro. Ancora, sugli obblighi di segnalazione, quando il cliente a cui vengono forniti servizi di investimento è un professionista o una controparte qualificata questi obblighi vengono declassati, e altri vengono eliminati, quando il cliente è considerato un professionista o una controparte qualificata.

La direttiva (e le norme di recepimento) intervengo, altresì, sulle esenzioni dai requisiti di governance di prodotto, dove, ne vengono aggiunte altre due: quando il servizio d’investimento si riferisce a obbligazioni senza derivati impliciti diversi da una clausola di clawback, e quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente tra controparti idonee.

Inoltre, sulla pubblicazione di dati sulla qualità dell’esecuzione delle negoziazioni e sulla sede di esecuzione degli ordini si prevede che le sedi di esecuzione e le imprese di servizi di investimento sono esentate da questi obblighi per due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva. Durante questo periodo, la Commissione esaminerà a fondo questi obblighi per valutarne l’adeguatezza.

Infine, si prevede l’esenzione dall’autorizzazione come impresa di investimento: per i soggetti che trattano professionalmente derivati su materie prime o diritti di emissione o derivati su questi, quando la loro attività di trading è accessoria alla loro attività principale. L’ESMA dovrebbe anche sviluppare delle regole per fissare limiti di posizione su certi derivati.

Insomma le nuove norme (“Quick Fix”)   che costituiscono una prima revisione della normativa sui rapporti con i clienti degli intermediari finanziari (MiFid 2) nel senso di semplificare l’attività degli intermediari eliminando gli adempimenti non strettamente funzionali al principio sacrosanto – ma per la verità ancora lontano dall’essere effettivo – di costringere gli operatori bancari stessi  a porre il cliente, in particolare quello al retail, nella condizione di comprendere esattamente il servizio e/o il prodotto finanziario, nonché, il costo che si sta sostenendo, così poter scegliere l’intermediario che offre il servizio migliore.